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Il punto sulle ultime misure su obbligo vaccinale e super green pass

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle ultime settimane il Governo ha varato una serie di provvedimenti per lo svolgimento delle attività sociali ed economiche. Ecco alcune indicazioni utili anche per le organizzazioni di Terzo settore e non profit 

di Chiara Meoli*

Nelle ultime settimane il Governo è intervenuto in maniera significativa con numerose e diverse misure volte al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 che riguardano, in particolare, l’estensione dell’obbligo vaccinale, l’istituzione dell’obbligo del super green pass, la sorveglianza sanitaria e il rinforzamento dei controlli. Molte misure interessano anche le attività degli enti del Terzo settore e del non profit in generale.

Ecco gli aspetti più rilevanti contenuti nei ddll nn. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022.

Estensione dell’obbligo vaccinale

È prevista l’estensione della vaccinazione obbligatoria

  • a decorrere dal 15 dicembre 2021 al personale amministrativo della sanità e della scuola, del comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco), oltre che alla polizia locale e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (art. 2 dl n. 172/2021);
  • dall’8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, e inoltre ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione (art. 1 dl n. 1/2022).

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi: 

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.

Green pass

Il dl n. 172/2021 ha introdotto il super green pass rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite, la cui durata dal 1° febbraio 2022 è fissata in 6 mesi (come previsto dal dl n. 221/2021).

La super certificazione è stata inizialmente prevista dal dl n. 172/2021 – in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale – per accedere ad alcune attività: spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

È previsto l’obbligo del possesso del super green pass dal 10 gennaio 2022 (dl n. 221/2021) per:

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Successivamente, il dl n. 229/2021 ha ampliato, sempre a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso e utilizzo del super green pass è obbligatorio anche per l’accesso e l’utilizzo delle seguenti attività:

  • alberghi, strutture ricettive e per servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • convegni e congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il super green pass è oggi necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (dl n. 229/2021).

È previsto, inoltre, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il possesso del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022 (dl n. 1/2022).

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 base (dl n. 1/2022):

  • servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1 febbraio 2022);
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Quarantena

Il dl n. 229/2021 ha inoltre previsto che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose booster (di richiamo).

Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al Covid-19, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze impianti sportivi

Le capienze degli impianti sportivi sono consentite al massimo al 50% per quelli all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso (dl n. 229/2021).

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi (dl. n. 221/2021):

  • avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche

Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (dl n. 221/2021).

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

A partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito, esclusivamente, ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dl n. 221/2021)

L’accesso è, anche, consentito ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:

  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

Scuola

In ambito scolastico sono stabilite nuove regole per la gestione dei casi di positività (dl n. 1/2022).

Nello specifico:

  • nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
  • nella scuola primaria:
    - con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni;
    - in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • nella scuola secondaria di I e II grado:
    - fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
    - con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe;
    - con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.

Mascherine all’aperto

È obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto, anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 (dl n. 221/2021).

Foto di Helena Jankovičová Kováčová da Pixabay 

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