Storia
CSVnet Centri di servizio per il volontariato

Storia

La storia dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) è relativamente recente. Essi vengono istituiti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che all’art.15 li identifica come soggetto “a disposizione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e da queste gestiti al fine di sostenerne e qualificarne l’attività”.

Lo stesso articolo prevede che le Fondazioni di origine bancaria (Fob) debbano destinare una quota non inferiore a un quindicesimo dei loro proventi “alla costituzione di fondi speciali presso le regioni” al fine di istituire, tramite gli enti locali, i CSV. All’epoca il provvedimento non trovò il consenso di tutte le Fob, che fecero ricorso, poi respinto dalla Corte costituzionale con la sentenza 500 del 1993.

Sarà invece il Decreto ministeriale dell'ottobre 1997 a chiarire che “i centri di servizio erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali". Inoltre, secondo il decreto, i CSV devono essere gestiti da enti costituiti da organizzazioni di volontariato. Viene poi definita la composizione dei Comitati di gestione (Co.Ge.) ai quali è affidato il controllo sulle attività svolte e sull’impiego delle risorse economiche da parte dei Centri.

 

La diffusione in Italia

Dopo l'istituzione nel 1996 dei primi Comitati di gestione, nel 1997 nascono i primi CSV, in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia, Molise, Basilicata, Toscana. Nello stesso anno, i CSV di alcune regioni cominciano a incontrarsi tra loro, realizzando progettualità comuni e costruendo sinergie, dando vita alle prime forme di collegamento tra i CSV.

Nel 1998 nascono altri CSV in Abruzzo, Marche, Sardegna, Umbria e Lazio; nel 1999 in Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento; nel 2000 in Friuli Venezia Giulia. Nel 2001 viene costituito il Comitato promotore dei centri di servizio per il volontariato nel Sud d'Italia, che contribuisce in modo determinante a portare a compimento lo sviluppo dei CSV in tutto il territorio nazionale.

 

Gli interventi sui fondi

L’utilizzo delle risorse assegnate dai CSV a valere sui fondi delle Fob comporta un confronto, a tratti aspro ed acceso, soprattutto a seguito dell’atto di indirizzo del ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 (il cosiddetto “atto Visco”), che attraverso una interpretazione dell’art. 15 della 266 di fatto dimezza gli accantonamenti annuali delle Fondazioni a favore dei fondi speciali regionali per il volontariato. I CSV contestano l’atto con un ricorso al Tar, la cui sentenza, per loro sfavorevole, arriva nel giugno 2005

Nello stesso anno viene definito il primo accordo nazionale tra le Fob e il volontariato per dare stabilità all’erogazione e alla gestione dei fondi e definire un progetto nazionale per l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno (viene costituita allo scopo la Fondazione Con il Sud). Oltre a CSVnet i soggetti coinvolti sono Acri (l'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio), il Forum nazionale del Terzo settore, la Consulta del volontariato presso il Forum, la ConVol (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volontariato) e la Consulta dei Comitati di gestione. Il testo, che prende il nome di Accordo Acri-Volontariato sarà poi rinnovato nel 2010, nel 2013 e nel 2016.

 

La riforma

Nei loro primi 20 anni di attività, grazie allo sviluppo di una rete capillare composta da centinaia di sportelli e migliaia di servizi forniti gratuitamente, i CSV sono diventati un sistema che si può definire il “motore del volontariato italiano” e una risorsa sempre disponibile soprattutto per le associazioni più piccole e meno strutturate.

Un sistema che ha ottenuto il suo pieno riconoscimento con il Codice del Terzo settore, il decreto più importante della Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016. Una parte consistente del Codice infatti è dedicato ai CSV, interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV devono prestare servizi, che coincide con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore” (Ets), e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del Terzo settore “servite” negli anni). Come diretta conseguenza, in base al così detto principio delle “porte aperte”, anche nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets. La maggioranza dei voti in assemblea dovrà essere però attribuita alle organizzazioni di volontariato (ODV).

La riforma prevede anche la sparizione dei fondi speciali per il volontariato su base regionale a favore della istituzione di un Fondo unico nazionale (Fun), e la costituzione di un Organismo nazionale di controllo (Onc) e delle sue articolazioni territoriali (Otc), con funzioni di indirizzo e controllo. Tra queste, l’amministrazione del Fun, l’accreditamento dei CSV, l’adozione di eventuali sanzioni in caso di irregolarità.

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